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" Il rispetto per i diritti fondamentali umani
non deve essere un ideale
da conquistare,
ma un requisito fondamentale
di qualsiasi società
composta da esseri umani "
Il maestro, il Dalai Lama








1948: Dichiarazione universale
dei diritti umani
Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.
Art. 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna.
Art. 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
Art. 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di seritù.
Art. 5
Nessun individuo potrà essserre sottoposto a tortura o a tratamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.
Art. 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Art. 7
Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto senza alcuna discriminazione ad una eguale tutela da parte della legge.
Art. 8
Ogni individuo ha il diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Art. 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Art. 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale.
Art. 11
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua consapevolezza non sia stata provata legalmente.
Art. 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesione del suo onore e della sua reputazione.
Art. 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento.
Art. 14
Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Art. 15
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Art. 16
Uomini e donne... hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia.
Art. 17
Ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua personale.
Art. 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Art. 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione.
Art. 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Art. 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del suo paese.
Art. 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonchè alla realizzazione... dei diritti economici, sociali e culturali.
Art. 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro... Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Art. 24
Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago.
Art. 25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere.
Art. 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
Art. 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità.
Art. 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Art. 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità.
Art. 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.